Statuto

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Allegato A all’atto costitutivo dell’Associazione culturale “Sicilia-Russia”

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE

“Sicilia-Russia”

ART. 1

“Sicilia — Russia” — Associazione italiana per i rapporti culturali con i popoli della Federazione Russa (F.R.) e dell’ex Urss”, è un’Associazione di cittadini italiani e stranieri consapevoli delle esigenze per il Paese e per i singoli di conoscere la realtà della F.R. e degli altri Stati dell’ex Unione Sovietica e di far conoscere ai popoli di questi Paesi la realtà italiana in tutti i campi della cultura, della scienza, della tecnica e dell’economia.

L’Associazione, ritenendo essenziale lo sviluppo dell’amicizia e della collaborazione tra i popoli, può aderire ad ogni manifestazione e movimento che si propongono tali obiettivi, nello spirito della Costituzione dei rispettivi paesi, della carta dell’Onu e dei trattati di amicizia e collaborazione tra l’Italia e i suddetti Stati Sovrani.

L’Associazione può esplicare la propria attività principalmente a Palermo e nella Regione Sicilia con la possibilità di agire su tutto il territorio nazionale ed estero.

L’Associazione ha durata indeterminata.

ART. 2

L’Associazione, ai fini di cui l’articolo precedente, e senza scopo di lucro, potrà svolgere le seguenti attività:

a) promuovere la conoscenza della lingua, della scienza, della tecnologia, dello sport, del folklore e dell’arte della F.R. e degli altri Stati ex sovietici attraverso l’organizzazione di corsi, lezioni, stages, mostre, conferenze, proiezioni, spettacoli, concorsi culturali;

b) patrocinare incontri, convegni e rassegne;

c) pubblicare e diffondere libri e periodici;

d) gestire biblioteche, videoteche e centri multimediali, svolgere, più in generale, attività diretta allo scambio di conoscenze ed esperienze in tutti campi delle rispettive culture e dei reciproci interessi economici e sociali;

e) promuovere con ogni mezzo viaggi culturali in questi Paesi e facilitare soggiorni in Italia dei cittadini di questi Stati;

f) gestire punti di ritrovo, bar, ristoranti ed attività similari;

g) ogni altra attività riconosciuta idonea dall’Assemblea dei Soci per il perseguimento delle finalità sociali. Per il raggiungimento di dette finalità l’Associazione potrà collaborare e/o convenzionarsi con qualsiasi Ente pubblico e/o privato, locale, nazionale od internazionale; collaborare con singoli, organismi, movimenti ed associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti. L’Associazione potrà, inoltre, realizzare appositi progetti di cooperazione culturale, economica e sociale da sottoporre alle istituzioni di ogni livello.

ART. 3

Possono aderire all’Associazione persone fisiche e giuridiche, Enti non riconosciuti e Comitati, rappresentanze di Enti produttivi, professionali e sociali, a condizione che non si prefiggano fini di lucro.

Per essere ammessi come Soci occorre presentare al Comitato Direttivo la domanda che deve contenere:

a) indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, qualifica professionale; ovvero l’indicazione del nome dell’Ente della sede e delle generalità e qualifica della persona designata a rappresentarla presso l’Associazione;

b) l’obbligo di osservare il presente Statuto e le deliberazioni degli organi sociali;

c) l’obbligo di pagare le quote sociali e gli altri eventuali contributi associativi nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Al momento dell’iscrizione il socio riceverà la tessera sociale, unico documento idoneo a qualificarlo come socio dell’Associazione “Sicilia — Russia” e ad operare come tale.

Sono previste le seguenti categorie di Soci:

a) Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione, ovvero ai quali venga riconosciuta tale qualifica del Consiglio Direttivo entro un anno dalla costituzione medesima;

b) Soci effettivi: sono i soci che per la loro esperienza e qualificazione professionale costituiscono la struttura portante dell’Associazione e forniscono l’apporto essenziale per l’attività e lo sviluppo della medesima. Nel loro ambito, il Consiglio Direttivo può nominare uno o più soci coordinatori, scelti tra gli operatori culturali, sociali ed economici che siano dotati di adeguata esperienza professionale specifica, e che diano opportune garanzie di contribuire, in tale veste, al migliore raggiungimento degli scopi sociali.

La qualità di socio si perde per:

-non rinnovo della quota annuale;

-dimissioni volontarie;

-esclusione, determinata dal Comitato Direttivo, qualora non si verifichino i presupposti di cui al successivo Art. 4 b;

-decesso;

La perdita della qualità di socio comporta automaticamente la decadenza delle eventuali cariche sociali ricoperte.

ART. 4

I soci hanno diritto:

a) a partecipare, rispettando le norme specifiche, a tutte le attività promosse dall’Associazione; ad eleggere gli organi dirigenti ed essere eletti negli stessi.

I soci sono tenuti:

b) al pagamento della quota sociale annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo; a rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni approvati dagli organi competenti e tutte le deliberazioni degli organi sociali; ad agire nella vita sociale per la buona immagine dell’Associazione.

ART. 5

Sono Organi dell’Associazione:

a) L’Assemblea dei Soci

b) Il Consiglio Direttivo rappresentato

dal Presidente, dal Segretario e dai Consiglieri.

Ogni carica è elettiva e gratuita.

ART. 6

L’Associazione “Sicilia — Russia” ha sede in Palermo, in Via Nunzio Morello, 3.

ART. 7

L’Assemblea è il massimo organo dell’Associazione e tutti gli iscritti hanno diritto a partecipare.

L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo (CD).

L’Assemblea si riunisce di norma ogni anno o in date motivatamente anticipate o posticipate ed è convocato dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea approva:

1) il bilancio di attività e le linee programmatiche di orientamento dell’Associazione;

2) la relazione finanziaria annuale;

3) lo Statuto e le eventuali modifiche;

L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo su richiesta di almeno due quinti dei suoi membri.

ART. 8

Il Presidente rappresenta l’Associazione ed opera collegialmente; può delegare funzioni rappresentative a singoli membri del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del CD sono convocate dal Presidente dell’Associazione, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con comunicazioni effettuate otto giorni prima e con l’indicazione dell’ordine del giorno da esaminare. In via eccezionale e sulla base di una motivata urgenza la riunione della CD può essere convocata a ridosso del giorno stabilito per la stessa riunione.

Il CD può cooptare altri componenti nell’intervallo tra una Assemblea e l’altra in numero non superiore ad un terzo dei membri eletti dall’Assemblea.

ART. 9

Il Consiglio Direttivo dirige l’Associazione applicando le decisioni dell’Assemblea alla quale risponde: controlla l’osservanza dello Statuto; approva i bilanci annuali dell’Associazione, nomina il Presidente; nomina altresì i direttori degli organi di stampa dell’Associazione; detta le norme per la convocazione ordinaria e straordinaria dell’Assemblea d’intesa con il Presidente.

Delle riunioni del CD deve essere redatto un verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario nominati di volta in volta tra i partecipanti.

I verbali possono essere visionati in sede dai membri del CD.

ART. 10

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed è autorizzato a compiere atti amministrativi e finanziari in nome e per conto dell’Associazione con l’obbligo di rendere conto agli organi dirigenti dell’Associazione.

Il Presidente insieme al Segretario ha il compito di:

a) redigere e tenere in appositi libri, i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) tenere il libro cassa;

c) tenere il libro soci.

ART. 11

Il Circolo o il Comitato tematico è un centro promotore e realizzatore di iniziative attuative delle finalità sociali, costituito su iniziativa di cittadini associati di “Sicilia — Russia” previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e sulla base delle finalità dello Statuto dell’Associazione.

ART. 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare l’andamento amministrativo e finanziario dell’Associazione e verificare la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza dei bilanci alle scritture contabili.

In seno al Collegio viene eletto un Presidente con la funzione di coordinatore delle attività di controllo.

ART. 13

L’appartenenza al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Revisori dei Conti, non comportano, ad eccezione dei collaboratori organici, diritti di compenso economico.

ART. 14

Le modifiche allo Statuto dell’Associazione devono essere deliberate dall’Assemblea straordinaria della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto. L’eventuale scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea ordinaria o straordinaria formata da almeno due terzi dei soci presenti con diritto di voto, oppure tramite consultazione referendaria degli iscritti le cui modalità di svolgimento saranno definite dal Consiglio Direttivo, con voto favorevole dei due terzi dei partecipanti.

In caso di scioglimento l’Assemblea nomina il liquidatore che può essere anche un estraneo all’Associazione.

Il residuo netto, dopo il pagamento delle passività, sarà devoluto ad associazioni od enti che perseguano finalità analoghe all’Associazione indicati dall’Assemblea.

ART. 15

Al socio che cessi di far parte dell’Associazione, per qualsiasi causa, ovvero ai suoi successori non è dovuta alcuna somma di denaro o parte di beni dell’Associazione ad alcun titolo.

Palermo, 11 febbraio 2006.

Le modifiche sono state apportate il 14.02.08

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